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Codice degli appalti · Esecuzione del contratto

Art. 118 Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

In pratica

Per i lavori affidati a contraente generale, e per gli appalti sopra i 100 milioni di euro quando il bando lo prevede, non si presenta la normale garanzia definitiva ma due garanzie distinte: la garanzia di buon adempimento e la garanzia per la risoluzione. La garanzia di buon adempimento copre tutte le obbligazioni del contratto e vale il 5 per cento fisso dell'importo contrattuale, senza incrementi per ribassi. La garanzia per la risoluzione copre i costi di un eventuale nuovo affidamento e il maggior costo tra il contratto originario e quello di riaffidamento, fino a un massimo di 100 milioni di euro.

Vi riguarda se

  • partecipate come contraente generale a lavori di qualunque importo
  • partecipate a un appalto di lavori sopra i 100 milioni di euro il cui bando richiede queste garanzie
  • gestite come stazione appaltante un affidamento a contraente generale o un appalto di lavori di particolare valore

Esempio

Un comune affida a un contraente generale la realizzazione di un nuovo polo scolastico da 80 milioni di euro. L'impresa aggiudicataria presenta una garanzia di buon adempimento pari a 4 milioni di euro e una garanzia per la risoluzione pari a 8 milioni di euro. Se il contratto viene risolto e i lavori sono riaffidati a un'altra impresa per 85 milioni, la stazione appaltante escute la garanzia per la risoluzione per coprire il maggior costo di 5 milioni e le spese della nuova procedura.

Attenzione

  • La garanzia di buon adempimento non subisce gli incrementi per ribassi previsti per la garanzia definitiva ordinaria: resta fissa al 5 per cento.
  • La garanzia per la risoluzione è limitata a 100 milioni di euro anche se l'importo contrattuale è superiore.
  • La garanzia per la risoluzione cessa automaticamente alla data del certificato di ultimazione dei lavori, non al collaudo.
Testo ufficiale

1. codice civile Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, quando previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dale dal presente codice, denominata «garanzia per la risoluzione».

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le modalita' di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, ed e' pari al 5 per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 117, comma 1; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. codice civile La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dale dal presente codice ed e' di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, essa si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gia' effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorche' cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. articolo 1957, secondo comma, del codice civile Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'.

8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la richiesta reca l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante richiede l'escussione.

9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie del comma 1 sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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