Calcolo delle garanzie
Garanzia provvisoria e garanzia definitiva secondo il codice dei contratti pubblici, con l'aumento per il ribasso e le riduzioni a cui hai diritto.
Contratto sopra la soglia europea: si applicano gli articoli 106 e 117.
Garanzia provvisoria
10.000,00 €
| 2% di 500.000,00 € | 10.000,00 € |
| Da presentare con l'offerta | 10.000,00 € |
art. 106 c.1 e c.8
Garanzia definitiva
63.750,00 €
| Importo contrattuale, dopo il ribasso del 15% | 425.000,00 € |
| Percentuale di base | 10% |
| Aumento per il ribasso oltre il 10% | +5% |
| 15% dell'importo contrattuale | 63.750,00 € |
| Da presentare alla firma del contratto | 63.750,00 € |
art. 117 c.1, c.2 e c.3
Accompagna l'offerta e copre la mancata firma del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Sopra la soglia europea è pari al 2% del valore complessivo della procedura; la stazione appaltante può motivatamente ridurla fino all'1% o aumentarla fino al 4% (art. 106 c.1). Deve valere almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e si svincola alla firma del contratto.
Sotto la soglia europea di norma non si chiede. Nelle procedure negoziate può essere richiesta per esigenze particolari, indicate negli atti, e non supera l'1% (art. 53 c.1 e c.2).
Si presenta per firmare il contratto ed è pari al 10% dell'importo contrattuale (art. 117 c.1). Se il ribasso supera il 10%, la garanzia aumenta di un punto per ogni punto di ribasso oltre il 10%; oltre il 20% di ribasso, di due punti per ogni punto (art. 117 c.2). Con un ribasso del 25% la garanzia è quindi del 30%.
Sotto la soglia europea è pari al 5% dell'importo contrattuale, e in casi motivati può non essere richiesta (art. 53 c.4).
Sopra la soglia europea l'importo si riduce del 30% per chi ha la certificazione di qualità della serie ISO 9000, oppure del 50% per micro, piccole e medie imprese: le due riduzioni non si sommano. Si aggiungono il 10% per la fideiussione digitale gestita su registri distribuiti e, se i documenti di gara lo prevedono, fino al 20% per le certificazioni e i marchi dell'allegato II.13. Ogni riduzione si calcola sull'importo già ridotto dalla precedente (art. 106 c.8). Le stesse riduzioni valgono per la garanzia definitiva (art. 117 c.3).
Sotto la soglia europea riduzioni e aumenti non si applicano (art. 53 c.4-bis).
Gli accordi quadro, le procedure delle centrali di committenza, la sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta sugli stati di avanzamento nei lavori (art. 117 c.4) e gli appalti di progettazione, per i quali la garanzia provvisoria non si applica (art. 106 c.11). Gli importi esatti sono quelli fissati nel bando.