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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 159

In pratica

L'articolo stabilisce che i documenti di gara devono essere sempre disponibili online, gratis e senza restrizioni, dal momento in cui pubblicate un avviso o inviate un invito. Se per motivi tecnici non potete usare i mezzi elettronici, dovete spiegarlo nell'avviso e il termine per le offerte si allunga di non oltre cinque giorni. Se la deroga è dovuta a esigenze di riservatezza, dovete indicare le misure di protezione adottate e il termine si allunga di non oltre cinque giorni, salvo che concordiate un nuovo termine con tutti i candidati selezionati. Le informazioni aggiuntive che fornite sui documenti vanno comunicate a tutti gli offerenti o pubblicate sulla piattaforma digitale con un congruo anticipo sulla scadenza.

Vi riguarda se

  • partecipate a una gara e dovete scaricare la documentazione
  • gestite una procedura di gara come stazione appaltante e dovete pubblicare bandi e documenti
  • dovete richiedere o fornire chiarimenti sui documenti di gara durante una procedura

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale. Nell'avviso inserisce il link diretto alla propria piattaforma di approvvigionamento digitale dove, dalla data di pubblicazione, sono disponibili tutti gli elaborati progettuali e il disciplinare. Un'impresa interessata può accedere subito ai file, senza dover fare richieste o pagare alcunché.

Attenzione

  • L'obbligo di accesso gratuito, illimitato e diretto scatta dalla data di pubblicazione dell'avviso o di invio dell'invito, non dopo.
  • Se non potete usare mezzi elettronici per ragioni di riservatezza, dovete indicare nell'avviso le misure di protezione adottate, non solo le modalità alternative di trasmissione.
  • La proroga di cinque giorni per la presentazione delle offerte in caso di deroga dovuta a esigenze di tutela della riservatezza non si applica se concordate un nuovo termine con tutti i candidati selezionati.
Testo ufficiale

Disponibilita' digitale dei documenti di gara.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Quando il mezzo di indizione di una gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso e' consentito il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

3. Quando e' impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalita' con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni.

4. Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice e' dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalita' di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte e' prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati.

5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte e' ridotto.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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