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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 179 Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

In pratica

L'articolo definisce come calcolare il valore di una concessione, che non è solo il canone ma l'intero fatturato previsto per tutta la durata del contratto. Dovete considerare tutti i ricavi, inclusi quelli dagli utenti, i contributi pubblici e i vantaggi finanziari da terzi. Il valore si stima al momento del bando, ma se all'aggiudicazione è superiore di oltre il 20 per cento, fa fede il valore finale. È vietato scegliere metodi di calcolo o frazionare l'oggetto della concessione per restare sotto soglia ed eludere le norme del codice.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite gare per concessioni di lavori o servizi
  • dovete calcolare il valore stimato di una concessione come stazione appaltante
  • predisponete l'offerta per una concessione e dovete verificare il valore stimato indicato dall'ente

Esempio

Un comune pubblica un bando per la concessione della gestione di un parcheggio a pagamento per 10 anni. Per stimare il valore, non considera solo i 50.000 euro di canone annuo, ma somma il fatturato totale previsto dai ticket pagati dagli utenti, pari a 300.000 euro l'anno, più un contributo regionale una tantum di 100.000 euro per l'installazione di colonnine elettriche. Il valore stimato della concessione sarà quindi di 3.100.000 euro.

Attenzione

  • Il valore non è il semplice canone o corrispettivo pagato dall'ente, ma il fatturato totale del concessionario, inclusi i ricavi diretti dagli utenti finali.
  • Se durante la gara il valore effettivo di aggiudicazione supera di oltre il 20 per cento la stima iniziale, dovete ricalcolare il valore e verificare se si superano le soglie comunitarie.
  • Non potete dividere artificialmente una concessione in più lotti solo per restare sotto la soglia; dovete sempre sommare il valore di tutti i lotti.
Testo ufficiale

1. Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore e' stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e' superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali clausole di opzione; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purche' siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo' essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non puo' essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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