Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 206 Controlli sull'esecuzione e collaudo
In pratica
Il collaudo delle infrastrutture nei servizi globali segue le stesse regole previste per gli appalti di lavori. Per le opere di grande rilevanza, l'ente concedente può far supportare la commissione di collaudo da specialisti esterni, pagandoli con i fondi già stanziati per l'opera. L'impresa che fornisce questo supporto deve essere totalmente indipendente da chi ha progettato, diretto o eseguito i lavori.
Vi riguarda se
- gestite il collaudo di un'infrastruttura nell'ambito di un servizio globale
- siete un ente concedente e dovete collaudare un'opera di grande complessità
- siete un'impresa specializzata e volete offrire servizi di supporto al collaudo
Esempio
Un comune affida in global service la gestione di un parcheggio multipiano. Al termine dei lavori di adeguamento sismico, il collaudo statico dell'infrastruttura viene svolto applicando la normativa sui lavori pubblici. Data la complessità dell'intervento, il comune autorizza la commissione di collaudo a farsi assistere da una società di ingegneria specializzata, pagandola con le somme a disposizione nel quadro economico dell'opera.
Attenzione
- Il supporto esterno al collaudo è possibile solo per infrastrutture di grande rilevanza o complessità, non per qualsiasi opera.
- L'affidatario del supporto non deve aver avuto alcun ruolo nella progettazione, direzione o esecuzione dell'infrastruttura, pena un conflitto di interessi.
- Le modalità e i limiti di spesa per questo supporto sono definiti da un decreto ministeriale specifico, non sono liberi.
Testo ufficiale
1. Il collaudo delle infrastrutture e' effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita' l'ente concedente puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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