Vai al contenuto

Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 224 Disposizioni ulteriori

In pratica

L'articolo contiene modifiche sparse a diverse leggi collegate al nuovo codice. Per voi che operate nelle gare, la novità più concreta è che, per i contratti sotto soglia europea aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può anche presiedere la commissione giudicatrice. Le altre disposizioni riguardano adeguamenti normativi, come l'applicazione delle nuove regole ai collegi consultivi tecnici già esistenti e modifiche agli obblighi di pubblicità.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare sotto soglia europea aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
  • gestite una procedura di gara come stazione appaltante e dovete nominare la commissione giudicatrice
  • siete coinvolti in un collegio consultivo tecnico già costituito prima dell'entrata in vigore del codice

Esempio

Un comune bandisce una gara per un servizio di manutenzione del verde pubblico del valore di 130.000 euro, usando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP, che ha gestito l'intera procedura, può ora essere nominato anche presidente della commissione che valuta le offerte tecniche, semplificando l'organizzazione interna dell'ente.

Attenzione

  • La possibilità per il RUP di presiedere la commissione giudicatrice è prevista per i contratti sotto soglia europea aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  • Le nuove regole sui collegi consultivi tecnici si applicano immediatamente anche a quelli già in corso, quindi verificate se la loro composizione o attività è ancora conforme.
  • L'articolo modifica diversi testi di legge, ma non riscrive le norme in modo organico: per capire il testo vigente di una disposizione modificata dovete consultare la legge originale con le modifiche apportate.
Testo ufficiale

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.

2. decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 legge 11 settembre 2020, n. 120 Dalla data in cui il codice acquista efficacia al, convertito, con modificazioni, dalla, sono apportate le seguenti modificazioni: a) articoli 247 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 legge 17 luglio 2020, n. 77 codice dei contratti pubblici legge 21 giugno 2022, n. 78 5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui aglie, convertito, con modificazioni, dalla, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del, di cui al decreto legislativo di attuazione della. all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «»; b) l'articolo 2-bis e' abrogato; c) «e fino alla data del 30 giugno 2023» all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "" sono soppresse.

3. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, puo' essere presieduta dal responsabile unico del procedimento; All'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «».

4. articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 articolo 28 del codice dei contratti pubblici legge 21 giugno 2022, n. 78 articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall', di cui al decreto legislativo di attuazione della. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell', limitatamente alla parte lavori. L', e' sostituito dal seguente: «».

5. articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all' articolo 37 del codice dei contratti pubblici legge 21 giugno 2022, n. 78 all', di cui al decreto legislativo di attuazione della All', le parole: «» sono sostituite dalle seguenti: «».

6. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 purche' non rivesta la qualita' di mandataria e All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al, le parole: «» sono soppresse.

7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al presente codice nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi