Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 31 Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
In pratica
L'articolo istituisce presso l'ANAC un'anagrafe unica degli operatori economici coinvolti nei contratti pubblici, basata sul registro delle imprese. L'anagrafe censisce anche le persone fisiche e i titolari di cariche collegati agli operatori. Per le persone fisiche, l'anagrafe certifica ruoli e cariche che non risultano dal registro delle imprese. I dati sono condivisi con le piattaforme digitali usate per gestire le gare.
Vi riguarda se
- partecipate a gare e siete un operatore economico o un soggetto collegato a un operatore
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete verificare i dati degli operatori
- lavorate con piattaforme digitali di approvvigionamento e avete bisogno di dati certificati sugli operatori
Esempio
Un'impresa partecipa a una gara e il titolare di una carica non risulta dal registro delle imprese. La stazione appaltante consulta l'anagrafe ANAC tramite la piattaforma digitale e trova il dato certificato. Questo evita richieste di documenti aggiuntivi all'impresa.
Attenzione
- L'anagrafe non sostituisce il registro delle imprese ma lo integra con dati su persone fisiche e cariche non presenti nel registro.
- Il valore certificativo vale solo per ruoli e cariche delle persone fisiche, non per tutti i dati dell'anagrafe.
- I dati sono accessibili solo attraverso le piattaforme digitali indicate, non tramite richieste dirette all'ANAC.
Testo ufficiale
1. E' istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.
2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonche' i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.
4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalita' legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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