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Codice degli appalti · Progettazione

Art. 42 Verifica della progettazione

In pratica

L'articolo stabilisce che la stazione appaltante deve verificare la rispondenza del progetto alle esigenze iniziali e alla normativa durante tutto il suo sviluppo. La verifica è incompatibile con le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo per lo stesso progetto. La validazione è l'atto formale che attesta l'esito positivo della verifica e i suoi estremi devono essere riportati nel bando o nella lettera di invito.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare di lavori pubblici
  • gestite una procedura di affidamento di lavori come stazione appaltante
  • svolgete attività di verifica della progettazione per conto di una stazione appaltante

Esempio

Un comune bandisce una gara per la costruzione di una scuola. Prima di pubblicare il bando, il RUP incarica un soggetto esterno della verifica del progetto posto a base di gara. Il verificatore accerta la conformità alle norme sismiche e alle prescrizioni del documento di indirizzo. Il RUP firma poi l'atto di validazione, i cui estremi sono inseriti nel bando di gara.

Attenzione

  • La verifica non è un controllo solo finale: deve accompagnare lo sviluppo della progettazione, in base al livello progettuale specifico messo in gara.
  • Non potete svolgere la verifica su un progetto se, per lo stesso intervento, avete anche il ruolo di progettista, coordinatore della sicurezza, direttore dei lavori o collaudatore.
  • Se la verifica ha esito positivo, assolve automaticamente agli obblighi di deposito e autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche e alla denuncia dei lavori al genio civile.
Testo ufficiale

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformita' alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonche' nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e' completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e' effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attivita' di verifica e' incompatibile, per uno stesso progetto, con le attivita' di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonche' di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalita' telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e' sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalita' delle attivita' di verifica, nonche' i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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