Codice degli appalti · Progettazione
Art. 44 Appalto integrato
In pratica
L'articolo consente alla stazione appaltante di affidare insieme progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, partendo da un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato. La scelta va motivata e non è ammessa per la manutenzione ordinaria. Chi partecipa deve avere requisiti di progettazione propri, avvalersi di progettisti qualificati o raggrupparsi con soggetti qualificati.
Vi riguarda se
- partecipate a gare di lavori in cui la stazione appaltante chiede anche il progetto esecutivo
- siete una stazione appaltante e valutate se affidare insieme progettazione esecutiva e lavori
- siete un progettista e venite indicati nell'offerta da un'impresa che non ha requisiti di progettazione
Esempio
Un comune affida la realizzazione di una nuova scuola partendo dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. L'impresa vincitrice presenta in offerta il nome di uno studio di progettazione qualificato e indica distintamente il corrispettivo per la progettazione esecutiva e quello per i lavori. I lavori iniziano solo dopo che il comune approva il progetto esecutivo presentato dall'impresa.
Attenzione
- La facoltà di appalto integrato non si applica agli appalti di manutenzione ordinaria, anche se l'importo o la natura dei lavori potrebbero far pensare il contrario.
- L'offerta deve indicare separatamente il corrispettivo per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, altrimenti la valutazione economica risulta incompleta.
- Se l'impresa si avvale di un progettista esterno, il pagamento diretto al progettista avviene solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo e con le modalità indicate nei documenti di gara.
Testo ufficiale
1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, puo' stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato. Tale facolta' non puo' essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto e' affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta e' valutata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame e' condotto ai sensi dell'articolo 42.
6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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