Codice degli appalti · Atti preparatori e consultazioni
Art. 81 Avvisi di pre-informazione
In pratica
L'articolo vi obbliga, come stazione appaltante, a pubblicare ogni anno entro il 31 dicembre un avviso con i vostri appalti previsti per l'anno successivo. Per le procedure ristrette o competitive con negoziazione, potete usare questo avviso al posto del bando di gara vero e proprio, se rispettate condizioni precise. Come impresa, questo significa che dovete monitorare questi avvisi perché da lì può già partire la procedura di gara senza un successivo bando.
Vi riguarda se
- siete una stazione appaltante e dovete programmare la pubblicazione degli appalti dell'anno successivo
- partecipate a procedure ristrette o competitive con negoziazione bandite da stazioni appaltanti sub-centrali
- volete manifestare interesse a una gara futura e dovete sapere dove e quando cercare gli avvisi
Esempio
Un comune pubblica entro il 31 dicembre 2024 sul proprio sito un avviso di pre-informazione che elenca i lavori di manutenzione stradale previsti per il 2025. Per uno di questi appalti, di importo superiore alla soglia comunitaria, il comune decide di usare una procedura ristretta e utilizza lo stesso avviso come indizione di gara, invitando le imprese a manifestare interesse. Un'impresa edile, monitorando il sito del comune, trova l'avviso e invia la propria manifestazione di interesse entro i termini, sapendo che non ci sarà un bando successivo.
Attenzione
- L'avviso di pre-informazione usato come indizione di gara deve essere stato inviato alla pubblicazione almeno 35 giorni prima dell'invito a confermare interesse, un termine che potreste facilmente calcolare male.
- Potete usare l'avviso come indizione di gara solo per procedure ristrette e competitive con negoziazione, e solo se siete una stazione appaltante sub-centrale.
- L'avviso usato come bando deve contenere informazioni aggiuntive specifiche, non basta il contenuto minimo dell'avviso di pre-informazione ordinario.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione e' pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indichi che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2; d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.
4. direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non puo' superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla, l'avviso di pre-informazione puo' coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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