Vai al contenuto

Codice degli appalti · Atti preparatori e consultazioni

Art. 82-bis ((Accordo di collaborazione))

In pratica

L'articolo consente alle stazioni appaltanti di inserire già nei documenti di gara uno schema di accordo di collaborazione che l'aggiudicatario e altri soggetti chiave dovranno firmare dopo l'aggiudicazione. Questo accordo serve a definire insieme obiettivi, modalità di collaborazione e meccanismi per prevenire rischi e risolvere eventuali controversie durante l'esecuzione, senza modificare il contratto principale. Per voi imprese significa che potreste trovare in gara un nuovo impegno da sottoscrivere, finalizzato a una gestione condivisa e collaborativa dell'appalto. Per le stazioni appaltanti, introduce uno strumento facoltativo da predisporre secondo un modello standard e da comunicare successivamente alla piattaforma del Servizio contratti pubblici.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare in cui la stazione appaltante ha inserito lo schema di accordo di collaborazione tra i documenti
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete predisporre la documentazione di gara
  • siete un operatore economico coinvolto in misura significativa nell'esecuzione di un appalto già aggiudicato

Esempio

Un comune bandisce una gara per la costruzione di una scuola e inserisce nel bando lo schema di accordo di collaborazione. Dopo l'aggiudicazione, l'impresa vincitrice, il progettista e il direttore dei lavori firmano l'accordo, impegnandosi a riunioni mensili per esaminare congiuntamente eventuali criticità e a un meccanismo di segnalazione rapida dei rischi, con l'obiettivo di evitare ritardi e contenziosi.

Attenzione

  • L'accordo di collaborazione non sostituisce né modifica il contratto d'appalto principale, ma si affianca ad esso come strumento di gestione.
  • La stazione appaltante è tenuta a comunicare l'accordo stipulato alla piattaforma del Servizio contratti pubblici, non è una scelta facoltativa.
  • L'accordo può prevedere premialità per il raggiungimento degli obiettivi di collaborazione, un aspetto da valutare con attenzione in fase di offerta.
Testo ufficiale

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

2. Lo schema di accordo e' redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresi', le eventuali premialita' previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalita' di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi