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Codice degli appalti · Bandi, avvisi, inviti e termini

Art. 84 Pubblicazione a livello europeo

In pratica

L'articolo stabilisce che i bandi e gli avvisi sopra soglia europea vanno trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La conferma di ricezione con data di pubblicazione vale come prova legale della pubblicazione. I testi sono pubblicati per esteso in italiano e solo questa versione fa fede, salvo il bilinguismo a Bolzano.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite gare di importo pari o superiore alle soglie europee
  • dovete dimostrare la data di pubblicazione di un bando o avviso
  • operate nella provincia autonoma di Bolzano con obblighi di bilinguismo

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori da 6 milioni di euro. L'ufficio gare trasmette il bando alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che lo inoltra all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. La conferma ricevuta con la data di pubblicazione viene conservata agli atti come prova legale.

Attenzione

  • La versione in lingua italiana è l'unica che fa fede, anche se esistono sintesi in altre lingue.
  • La prova della pubblicazione non è la trasmissione, ma la conferma di ricezione con data da parte dell'Ufficio europeo.
  • Gli avvisi sotto soglia possono essere inviati all'Ufficio europeo solo se trasmessi con le stesse modalità tecniche previste per quelli obbligatori.
Testo ufficiale

1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalita' conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione..

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando e' pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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