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Codice degli appalti · Bandi, avvisi, inviti e termini

Art. 90 Informazione ai candidati e agli offerenti

In pratica

L'articolo stabilisce quali comunicazioni la stazione appaltante deve inviare e a chi, entro cinque giorni dall'adozione del relativo atto. Riguarda sia l'esito positivo sia quello negativo della gara, comprese le esclusioni e la decisione di non aggiudicare. Per chi partecipa, significa avere un termine certo per conoscere l'esito e i motivi, utile anche per valutare un eventuale ricorso. Per chi gestisce la gara, impone di predisporre e inviare comunicazioni complete e motivate a tutti i soggetti indicati.

Vi riguarda se

  • partecipate a una gara e volete sapere se siete stati esclusi o se l'appalto è stato aggiudicato ad altri
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete comunicare esiti, esclusioni o la decisione di non aggiudicare
  • avete impugnato il bando o la lettera di invito e attendete informazioni sull'aggiudicazione

Esempio

Un comune conclude una gara per la manutenzione del verde pubblico. Entro cinque giorni dall'aggiudicazione, invia all'impresa vincitrice la comunicazione di aggiudicazione con la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula. Lo stesso giorno comunica a tutte le altre imprese che hanno presentato un'offerta ammessa il nome dell'aggiudicatario e la stessa data di scadenza. A un'impresa esclusa per un certificato non conforme invia anche i motivi specifici dell'esclusione.

Attenzione

  • La comunicazione dell'aggiudicazione e del nome dell'aggiudicatario va inviata a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
  • Le comunicazioni di aggiudicazione devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
  • La stazione appaltante può non divulgare le informazioni sull'aggiudicazione se la diffusione può pregiudicare interessi commerciali legittimi o la leale concorrenza.
Testo ufficiale

1. Nel rispetto delle modalita' previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state gia' respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformita' dell'offerta; e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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