Codice degli appalti · Requisiti speciali, avvalimento e garanzie
Art. 100 Requisiti di ordine speciale
In pratica
L'articolo definisce i tre requisiti speciali che un'impresa deve possedere per partecipare a una gara: idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, questi requisiti si dimostrano esclusivamente con l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA. Le stazioni appaltanti possono chiedere solo i requisiti previsti da questo articolo e devono essere proporzionati all'appalto.
Vi riguarda se
- partecipate a gare di lavori pubblici e dovete ottenere o rinnovare l'attestazione SOA
- gestite una procedura di gara come stazione appaltante e dovete definire i requisiti di partecipazione
- siete un'impresa che partecipa a gare di servizi e forniture e vi viene richiesto un fatturato o esperienze pregresse
Esempio
Un Comune bandisce una gara per la costruzione di una scuola del valore di 2 milioni di euro. Nel bando, la stazione appaltante richiede come unico requisito di partecipazione il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 per la classifica corrispondente all'importo dei lavori. Un'impresa edile partecipa e dimostra i propri requisiti speciali semplicemente allegando il certificato SOA in corso di validità.
Attenzione
- Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, l'attestazione SOA è l'unico modo per dimostrare i requisiti speciali; non potete presentare documenti alternativi come bilanci o elenchi di lavori.
- L'iscrizione alla Camera di Commercio per servizi e forniture deve riguardare un'attività pertinente, ma non per forza identica all'oggetto dell'appalto.
- Le stazioni appaltanti non possono inventare requisiti speciali diversi da quelli elencati in questo articolo, se non in casi espressamente previsti da altre norme.
Testo ufficiale
1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneita' professionale; b) la capacita' economica e finanziaria; c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.
3. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia e' richiesto di dichiarare ai sensi del, di cui al, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11..
4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione e' rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonche' per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto..
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attivita', prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale e' richiesta l'attestazione; b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.
7. regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) Fino alla emanazione del, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) Con ilsono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita' dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacita' economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c) le modalita' di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d) le modalita' di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e) le modalita' di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione gia' rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) Relativamente agli organismi di attestazione, con ilsono in ogni caso disciplinati: a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di qualificazione degli operatori economici nonche' la procedura per ottenere l'autorizzazione; b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del contraddittorio; c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza da parte dell'ANAC; d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.
10. regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) Con ile' altresi' definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali e' possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti negli ultimi dieci anni Fino alla data di entrata in vigore del, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacita' economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto,a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita' di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresi', richiedere agli operatori economici quale requisito di capacita' tecnica e professionale di aver eseguitodalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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