Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione
Art. 99 Verifica del possesso dei requisiti
In pratica
La stazione appaltante controlla i requisiti di partecipazione usando il fascicolo virtuale dell'operatore economico e le banche dati pubbliche, non solo i documenti che voi caricate in gara. Non vi possono chiedere documenti che la stazione appaltante può già recuperare da sola tramite il fascicolo o le piattaforme digitali. Se i sistemi digitali non funzionano, dopo trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante può aggiudicare comunque sulla base di una vostra autocertificazione, salvo poi completare i controlli.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara e dovete dimostrare requisiti o assenza di cause di esclusione
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete verificare i requisiti degli offerenti
- avete già concluso un accordo quadro o una precedente aggiudicazione con la stessa stazione appaltante
Esempio
Un comune bandisce una gara per la manutenzione del verde pubblico. L'impresa che partecipa non allega il certificato del casellario giudiziale perché il comune può consultarlo tramite il fascicolo virtuale. Durante la verifica, la piattaforma digitale nazionale dati resta bloccata per oltre trenta giorni. Il comune chiede all'impresa un'autocertificazione sull'assenza di condanne penali e aggiudica l'appalto, riservandosi di completare i controlli quando i sistemi tornano operativi.
Attenzione
- Non potete limitarvi a controllare i documenti allegati dall'operatore: dovete usare il fascicolo virtuale e le banche dati pubbliche come fonte primaria di verifica.
- Non potete chiedere all'operatore documenti che sono già nel fascicolo virtuale o che la stazione appaltante possiede per una precedente aggiudicazione o accordo quadro.
- In caso di malfunzionamento dei sistemi, l'aggiudicazione con autocertificazione non chiude la verifica: se poi emerge che l'operatore non aveva i requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto e segnala l'operatore alle autorità competenti.
Testo ufficiale
1. articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonche' tramite l'interoperabilita' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all', di cui ale con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
2. La stazione appaltante, con le medesime modalita' di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.
3. decreto legislativo n. 82 del 2005 Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono gia' in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilita' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui ale con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita' ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente e' autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilita' per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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