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Codice degli appalti · Requisiti speciali, avvalimento e garanzie

Art. 102 Impegni dell'operatore economico

In pratica

L'articolo obbliga le stazioni appaltanti a inserire nei documenti di gara la richiesta di tre impegni specifici: stabilità occupazionale, applicazione dei contratti collettivi e pari opportunità. Voi, come operatori economici, dovete indicare nell'offerta come intendete adempiere a questi impegni. La stazione appaltante verifica la serietà di quanto dichiarato solo sull'offerta del vincitore.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare in cui la stazione appaltante richiede impegni su occupazione, contratti collettivi o inclusione
  • preparate un'offerta e dovete descrivere come garantite tutele ai lavoratori, anche in subappalto
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete verificare gli impegni dell'aggiudicatario

Esempio

Un comune pubblica un bando per il servizio di pulizia degli uffici. Nel bando chiede agli operatori di impegnarsi a mantenere i livelli occupazionali e ad applicare il contratto nazionale delle imprese di pulizia. Un'impresa partecipa e nell'offerta scrive che assumerà il personale già impiegato e applicherà il CCNL di settore anche ai subappaltatori. Dopo l'aggiudicazione, il comune controlla solo la sua offerta per verificare che gli impegni siano realistici.

Attenzione

  • La verifica degli impegni avviene solo sull'offerta dell'aggiudicatario, non su tutte le offerte presentate.
  • Gli impegni richiesti non sono automatici: la stazione appaltante li inserisce nei documenti di gara tenendo conto della prestazione.
  • L'impegno sui contratti collettivi include anche la garanzia delle stesse tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.
Testo ufficiale

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilita' occupazionale del personale impiegato; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonche' garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalita' con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilita' degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalita' di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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