Codice degli appalti · Requisiti speciali, avvalimento e garanzie
Art. 103 Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
In pratica
Per appalti di lavori molto rilevanti la stazione appaltante può chiedere requisiti aggiuntivi oltre a quelli ordinari. Per la capacità economico-finanziaria può chiedere parametri certificati da revisori o soggetti preposti che mostrino la vostra esposizione finanziaria al momento della gara. Per la capacità professionale, solo sopra una certa soglia, può chiedere la prova di aver eseguito lavori nella categoria prevalente tramite certificati di esecuzione lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
Vi riguarda se
- partecipate a gare di lavori di importo molto elevato
- gestite una procedura per lavori di rilevante importo come stazione appaltante
- dovete dimostrare capacità economico-finanziaria o professionale in appalti di lavori
Esempio
Un comune bandisce una gara per la costruzione di un nuovo ospedale da 25 milioni di euro. Nel disciplinare chiede alle imprese di presentare parametri economico-finanziari certificati da una società di revisione. Un'impresa edile allega la certificazione richiesta insieme alla domanda di partecipazione.
Attenzione
- La richiesta di requisiti aggiuntivi è una facoltà della stazione appaltante, non un obbligo automatico.
- Il requisito di capacità professionale con certificati di esecuzione lavori si applica solo agli appalti di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
- I parametri economico-finanziari devono essere certificati da società di revisione o soggetti preposti, non basta una semplice dichiarazione.
Testo ufficiale
1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi: a) per verificare la capacita' economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; b) per verificare la capacita' professionale per gli appalti per i quali e' richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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