Codice degli appalti · Requisiti speciali, avvalimento e garanzie
Art. 105
In pratica
L'articolo rinvia all'allegato II.8 per la disciplina di rapporti di prova, certificazioni di qualità, altri mezzi di prova e costo del ciclo di vita. Il primo periodo è stato soppresso dal decreto correttivo. Per voi significa che tutte le regole operative su questi requisiti di partecipazione sono contenute nell'allegato tecnico, non nell'articolo del codice.
Vi riguarda se
- dovete presentare certificazioni di qualità in una gara
- gestite la verifica dei mezzi di prova come stazione appaltante
- partecipate a gare in cui si valuta il costo del ciclo di vita
Esempio
Un'impresa partecipa a una gara per la fornitura di arredi scolastici e deve dimostrare il possesso della certificazione ISO 9001. Per capire quali documenti sono accettati come mezzi di prova, l'ufficio gare consulta direttamente l'allegato II.8, non l'articolo 105 del codice.
Attenzione
- Il primo periodo dell'articolo è stato soppresso dal D.Lgs. 209/2024, quindi non dovete più considerarlo.
- L'articolo non contiene regole dirette: dovete sempre fare riferimento all'allegato II.8 per i dettagli operativi.
Testo ufficiale
Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonche' il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8..
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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