Codice degli appalti · Requisiti speciali, avvalimento e garanzie
Art. 106 Garanzie per la partecipazione alla procedura
In pratica
L'offerta deve essere accompagnata da una garanzia provvisoria, di regola pari al 2 per cento del valore della procedura indicato nel bando o nell'invito. La stazione appaltante può ridurre l'importo fino all'1 per cento o aumentarlo fino al 4 per cento, motivando la scelta in base alla natura delle prestazioni e al rischio. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all'affidatario e viene svincolata automaticamente alla firma del contratto.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara e dovete presentare la garanzia provvisoria insieme all'offerta
- siete una stazione appaltante e dovete fissare l'importo della garanzia nel bando o nell'invito
- fate parte di un raggruppamento temporaneo di imprese e dovete verificare che la garanzia copra tutti i componenti
Esempio
Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale del valore di 500.000 euro. L'impresa che partecipa deve presentare una garanzia provvisoria di 10.000 euro, pari al 2 per cento. Se l'impresa ha la certificazione di qualità ISO 9000, l'importo si riduce del 30 per cento e scende a 7.000 euro.
Attenzione
- La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, salvo diversa indicazione nel bando o nell'invito.
- Le riduzioni dell'importo della garanzia non sono tutte cumulabili tra loro: verificate sempre quali riduzioni potete sommare e quali no.
- La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Testo ufficiale
1. L'offerta e' corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo sino all'1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.
2. La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.
3. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita', oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. articolo 1957, secondo comma, del codice civile La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all', nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al.
7. La garanzia e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente , secondo e terzo PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primoperiodo, quando l'operatore economico possegga uno o piu' delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti..
9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del RUP.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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