Vai al contenuto

Codice degli appalti · Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Art. 110 Offerte anormalmente basse

In pratica

L'articolo stabilisce che la stazione appaltante deve sempre verificare la congruità dell'offerta migliore se appare anormalmente bassa, basandosi su elementi specifici già indicati nel bando. Voi operatori economici potete ricevere una richiesta scritta di spiegazioni e avete un termine massimo per rispondere, giustificando il vostro prezzo con ragioni legate al processo produttivo, alle soluzioni tecniche o all'originalità della proposta. L'offerta viene esclusa se le giustificazioni non sono adeguate o se viola obblighi su salari minimi, costi della sicurezza, normativa ambientale, sociale e del lavoro.

Vi riguarda se

  • partecipate a una gara e la vostra offerta risulta la migliore ma sospetta di anomalia
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete attivare il subprocedimento di verifica
  • predisponete la documentazione di gara e dovete indicare nel bando gli elementi specifici per la valutazione dell'anomalia

Esempio

Un comune bandisce lavori di ristrutturazione di una scuola. L'offerta migliore presenta un ribasso del 35% e la stazione appaltante, come previsto dal bando, la sottopone a verifica. Chiede all'impresa spiegazioni scritte entro un termine non superiore a quindici giorni. L'impresa giustifica il prezzo dimostrando di aver già ammortizzato i macchinari speciali in un cantiere vicino e di avere un accordo di fornitura diretta con la cava di inerti, riducendo i costi di produzione.

Attenzione

  • Non potete mai giustificare un prezzo basso sostenendo di pagare salari inferiori ai minimi tabellari o di risparmiare sugli oneri della sicurezza.
  • La richiesta di spiegazioni è obbligatoria per la stazione appaltante: non si può escludere un'offerta sospetta di anomalia senza aver prima attivato il contraddittorio con l'operatore economico.
  • Se la vostra offerta è bassa grazie a un aiuto di Stato, dovete essere in grado di dimostrare che quell'aiuto è compatibile con le regole UE, altrimenti l'esclusione è legittima anche solo per questo motivo.
Testo ufficiale

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruita', la serieta', la sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) ai costi in relazionedi sicurezza di cui alla normativa vigente.

5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: a) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante puo' escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi