Codice degli appalti · Valutazione delle offerte e aggiudicazione
Art. 111 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
In pratica
L'articolo stabilisce che dopo aver firmato un contratto o un accordo quadro dovete pubblicare un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni. Se usate un avviso di pre-informazione e non ci saranno altri appalti in quel periodo, dovete specificarlo nell'avviso di aggiudicazione. Per gli appalti specifici basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione potete raggruppare gli avvisi e pubblicarli ogni trimestre, sempre entro trenta giorni dalla fine del trimestre.
Vi riguarda se
- avete appena firmato un contratto a valle di una gara pubblica
- gestite appalti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione
- dovete valutare se omettere informazioni dall'avviso per tutelare interessi commerciali o la concorrenza
Esempio
Un Comune firma un contratto di fornitura il 10 marzo a seguito di una gara. Entro il 9 aprile deve inviare l'avviso di aggiudicazione alla piattaforma di pubblicazione. Se quel contratto nasce da un accordo quadro, il Comune può attendere e pubblicare un avviso unico per tutti i contratti firmati tra gennaio e marzo, inviandolo entro il 30 aprile.
Attenzione
- Il termine di trenta giorni per l'avviso di aggiudicazione decorre dalla sottoscrizione del contratto, non dalla data di aggiudicazione definitiva.
- L'esenzione dall'obbligo di pubblicare un avviso per ogni singolo appalto vale solo per quelli basati su un accordo quadro, non per tutti i contratti.
- Potete omettere alcune informazioni dall'avviso, ma solo se la loro diffusione danneggia concretamente interessi pubblici, commerciali o la concorrenza leale.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.
2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di pre-informazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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