Codice degli appalti · Valutazione delle offerte e aggiudicazione
Art. 112 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
In pratica
L'articolo vi obbliga, come stazione appaltante, a redigere una relazione dettagliata per ogni appalto sopra soglia comunitaria, accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione. Questa relazione deve spiegare le ragioni di ogni scelta chiave: selezione dei candidati, esclusioni, offerte anomale e aggiudicazione. Potete evitare di redigere una relazione separata se le stesse informazioni sono già contenute nell'avviso di aggiudicazione. Dovete comunque conservare tutta la documentazione di gara per almeno cinque anni.
Vi riguarda se
- gestite una procedura di appalto o accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie come stazione appaltante
- istituite un sistema dinamico di acquisizione
- dovete giustificare le decisioni prese durante una procedura di gara sopra soglia
Esempio
Il Comune di Verona bandisce una gara per il servizio di refezione scolastica del valore di 2 milioni di euro. Dopo l'aggiudicazione, il RUP redige la relazione unica indicando i nomi delle tre imprese escluse per mancanza di requisiti, i motivi per cui un'offerta è stata giudicata anomala e le ragioni tecniche per cui l'offerta dell'impresa vincitrice è stata preferita alle altre.
Attenzione
- La relazione non è richiesta per gli appalti specifici basati su un accordo quadro con un solo operatore, se aggiudicati alle condizioni già fissate nell'accordo stesso.
- L'obbligo di redigere la relazione scatta anche per i sistemi dinamici di acquisizione, non solo per i singoli appalti.
- La documentazione di gara va conservata per cinque anni dall'aggiudicazione, ma se nasce un contenzioso dovete conservarla fino alla sentenza definitiva.
Testo ufficiale
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' tale prestazione.
3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione e' richiesta.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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