Codice degli appalti · Esecuzione del contratto
Art. 115 Controllo tecnico contabile e amministrativo
In pratica
L'articolo stabilisce che il controllo dei lavori, servizi e forniture avviene tramite piattaforme digitali per garantire trasparenza. Per i lavori, l'esecutore deve obbedire agli ordini del direttore senza ritardi e iscrivere le riserve nei modi e tempi dell'allegato II.14, altrimenti perde ogni diritto di contestazione. Per servizi e forniture, le modalità di controllo sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14.
Vi riguarda se
- eseguite lavori pubblici e dovete contestare contabilizzazioni o fatti di cantiere
- gestite un contratto di servizi o forniture e dovete redigere il capitolato speciale
- siete un direttore dei lavori o dell'esecuzione e operate con strumenti digitali
Esempio
Un'impresa edile sta realizzando una scuola per un Comune. Riceve un ordine di servizio dal direttore dei lavori che ritiene ingiustificato. L'impresa esegue subito l'ordine ma, entro i termini dell'allegato II.14, iscrive la propria riserva sul registro di contabilità digitale. Se non lo fa, non potrà più chiedere soldi o tempi supplementari per quel fatto.
Attenzione
- L'obbligo di iscrivere le riserve a pena di decadenza riguarda specificamente l'esecutore dei lavori, come previsto dal comma 2.
- L'esecutore non può mai sospendere i lavori di propria iniziativa, neppure se ritiene l'ordine illegittimo; deve prima eseguire e poi contestare.
- Per servizi e forniture, se il capitolato speciale non disciplina le modalità di controllo, si applica l'allegato II.14.
Testo ufficiale
1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalita' con cui il direttore dei lavori effettua l'attivita' di direzione, controllo e contabilita' dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalita' e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture le modalita' dell'attivita' di direzione, controllo e contabilita' demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.
5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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