Vai al contenuto

Codice degli appalti · Esecuzione del contratto

Art. 122 Risoluzione

In pratica

L'articolo disciplina quando e come la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto. Distingue casi di risoluzione facoltativa, obbligatoria e per inadempimento grave o ritardo. In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con possibili decurtazioni per oneri aggiuntivi.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare e viaggiate l'esecuzione di un contratto di appalto
  • gestite contratti di appalto come stazione appaltante
  • siete direttori dei lavori o dell'esecuzione e dovete accertare inadempimenti

Esempio

Un comune affida lavori di manutenzione stradale a un'impresa. Durante l'esecuzione, il direttore dei lavori accerta che l'impresa non rispetta le specifiche tecniche e la sicurezza, compromettendo la buona riuscita. Avvia il procedimento in contraddittorio e, all'esito, il RUP propone la risoluzione. Il comune comunica la risoluzione con atto scritto e paga solo i lavori regolarmente eseguiti, decurtando gli oneri aggiuntivi per il nuovo affidamento.

Attenzione

  • La risoluzione per grave inadempimento richiede un procedimento in contraddittorio disciplinato dall'allegato II.14, non può essere decisa unilateralmente senza questo passaggio.
  • Nei casi di risoluzione per cause legate all'aggiudicatario o a violazioni gravi, le somme dovute all'appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi e della maggiore spesa per il nuovo affidamento.
  • L'appaltatore deve sgombrare il cantiere entro il termine assegnato; in caso contrario la stazione appaltante può provvedere d'ufficio addebitando i costi.
Testo ufficiale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu' delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo' inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e' determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attivita' demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita' in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi