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Codice degli appalti · Esecuzione del contratto

Art. 123 Recesso

In pratica

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza inadempimento dell'appaltatore, purché lo tenga indenne. L'indennizzo comprende i lavori o le prestazioni già eseguiti, il valore dei materiali utili presenti in cantiere o in magazzino, e un decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il recesso richiede una comunicazione scritta con preavviso di almeno venti giorni, dopo i quali la stazione appaltante prende in consegna quanto realizzato e procede al collaudo o alla verifica di regolarità.

Vi riguarda se

  • siete un appaltatore e volete conoscere i vostri diritti economici se la stazione appaltante recede dal contratto
  • gestite una procedura come stazione appaltante e valutate la possibilità di recedere da un contratto in corso
  • dovete calcolare l'indennizzo spettante in caso di recesso, inclusi materiali e quota del decimo

Esempio

Un comune recede da un appalto di lavori stradali del valore di 500.000 euro quando l'impresa ha già eseguito lavori per 200.000 euro e ha in cantiere materiali utili per 30.000 euro. L'impresa riceve il pagamento dei 200.000 euro, il rimborso dei 30.000 euro di materiali e un decimo dell'importo non eseguito, pari a 30.000 euro, per un totale di 260.000 euro.

Attenzione

  • Il decimo si calcola solo sull'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, non sull'intero valore del contratto.
  • Decorsi i venti giorni di preavviso, la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo o la verifica di regolarità.
  • L'allegato II.14 disciplina aspetti operativi come il rimborso dei materiali e gli obblighi di rimozione, che vanno verificati caso per caso.
Testo ufficiale

1. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 all'articolo 11 dell'allegato II.14. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento purche' tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto

2. L'esercizio del diritto di recesso e' manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita' dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta' di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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