Codice degli appalti · Esecuzione del contratto
Art. 124 Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato
In pratica
L'articolo disciplina cosa succede quando l'impresa che si è aggiudicata un appalto entra in una procedura di insolvenza o il contratto viene risolto, receduto o dichiarato inefficace. La stazione appaltante può interpellare gli altri partecipanti alla gara originaria, seguendo la graduatoria, per affidare l'esecuzione o il completamento della prestazione. Il nuovo contratto viene stipulato alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario, salvo diversa previsione nei documenti di gara. Per chi partecipa alle gare, questo significa che potreste essere contattati anche dopo l'aggiudicazione ad altri, se l'esecuzione si interrompe.
Vi riguarda se
- partecipate a gare e risultate in graduatoria dopo l'aggiudicatario
- gestite contratti in esecuzione e l'impresa affidataria entra in crisi o subisce una risoluzione
- siete curatori o consulenti di imprese in liquidazione giudiziale o concordato preventivo
Esempio
Un comune affida lavori di manutenzione stradale a un'impresa che, dopo l'aggiudicazione, viene dichiarata in liquidazione giudiziale. La stazione appaltante interpella la seconda classificata nella graduatoria della gara originaria. La seconda impresa accetta di eseguire i lavori alle stesse condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario originario. Il nuovo contratto viene stipulato senza una nuova gara.
Attenzione
- L'interpello segue la graduatoria originaria: non potete rinegoziare condizioni diverse da quelle già offerte, salvo che i documenti di gara lo prevedano espressamente.
- Per appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e per servizi o forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano regole diverse, con rinvio all'articolo 216.
- Il curatore della liquidazione giudiziale può stipulare o proseguire il contratto solo se autorizzato dal giudice delegato entro il termine previsto per la stipulazione.
Testo ufficiale
1. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo', su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore e' da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.
5. decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 decreto legislativo n. 14 del 2019 Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al.
6. articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 legge 11 agosto 2014, n. 114 Restano ferme le disposizioni previste dall', convertito, con modificazioni, dalla, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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