Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza
Art. 128 Servizi alla persona.
In pratica
L'articolo definisce i servizi alla persona e stabilisce regole speciali per il loro affidamento, diverse da quelle ordinarie. Per voi che partecipate o gestite queste gare, il criterio di aggiudicazione è sempre l'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Per i contratti sotto la soglia europea, dovete rispettare i principi e i criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza del servizio.
Vi riguarda se
- partecipate o gestite gare per servizi sanitari, sociali o assistenziali
- lavorate con stazioni appaltanti che programmano servizi alla persona
- dovete applicare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo in questi settori
Esempio
Un comune deve affidare il servizio di assistenza domiciliare per anziani. L'ufficio gare prepara una procedura ristretta e, come richiesto dall'articolo 128, utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella valutazione, dà peso prevalente al progetto organizzativo e alle figure professionali impiegate, per garantire la continuità assistenziale.
Attenzione
- Non potete mai usare il criterio del prezzo più basso per i servizi alla persona: il codice impone sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.
- Per i contratti sotto la soglia europea si applicano i principi e i criteri del comma 3: dovete comunque documentare come garantite qualità e accessibilità.
- L'elenco dei servizi alla persona non è liberamente interpretabile: dovete verificare la corrispondenza esatta con le voci dell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
Testo ufficiale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 127, per l'affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.
2. direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla: a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
3. L'affidamento deve garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita', la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
4. In applicazione dell'articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.
5. Le finalita' di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.
7. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.
8. Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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