Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza
Art. 129 Appalti riservati
In pratica
L'articolo consente alle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione a gare per servizi sanitari, sociali e culturali solo a specifici enti con finalità di servizio pubblico. Voi, come impresa ordinaria, non potete concorrere a questi appalti se il bando è riservato. Come stazione appaltante, potete usare questo strumento solo per i servizi elencati nell'allegato XIV e dovete verificare rigorosamente i requisiti degli enti invitati.
Vi riguarda se
- gestite una procedura come stazione appaltante per servizi sanitari, sociali o culturali
- siete un ente del terzo settore con missione di servizio pubblico e volete partecipare a gare riservate
- siete un'impresa ordinaria e trovate un bando per servizi sociali che vi esclude dalla partecipazione
Esempio
Un comune bandisce una gara per la gestione di un centro diurno per anziani, servizio incluso nell'allegato XIV. Decide di riservare la procedura a cooperative sociali. Verifica che la cooperativa vincitrice abbia lo scopo statutario di fornire servizi socio-assistenziali, reinvesta gli utili nell'attività e preveda la partecipazione dei lavoratori alle decisioni. Il contratto avrà una durata massima di tre anni.
Attenzione
- La riserva non è automatica: la stazione appaltante deve sceglierla espressamente e motivarla nel bando di gara.
- Un ente non può beneficiare della riserva se ha già vinto un appalto riservato per lo stesso tipo di servizio nei tre anni precedenti.
- La durata del contratto è tassativamente limitata a tre anni, senza possibilità di proroghe che superino questo termine.
Testo ufficiale
1. direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 Le stazioni appaltanti hanno facolta', con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative; c) le strutture di gestione o proprieta' degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
3. E' esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati gia' aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.
4. La durata massima del contratto non puo' superare i tre anni.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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