Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza
Art. 134 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
In pratica
L'articolo vi permette di stipulare contratti gratuiti con le amministrazioni per interventi su beni culturali, seguendo le prescrizioni tecniche dell'ente di tutela. Potete attivare forme speciali di partenariato con lo Stato o gli enti locali per recupero, restauro e gestione di beni culturali, usando procedure semplificate per scegliere il partner privato. Per le sponsorizzazioni sopra i 40.000 euro, la stazione appaltante deve pubblicare un avviso sul proprio sito per almeno trenta giorni prima di negoziare liberamente il contratto. Se lo sponsor esegue direttamente i lavori, non si applicano le norme ordinarie sui contratti pubblici, ma restano fermi i requisiti di qualificazione degli esecutori e le prescrizioni tecniche dell'amministrazione.
Vi riguarda se
- proponete sponsorizzazioni o contratti gratuiti per interventi su beni culturali
- siete un ente pubblico che cerca partner privati per recupero e gestione di beni culturali
- gestite come stazione appaltante una procedura di sponsorizzazione sopra i 40.000 euro
Esempio
Un'impresa edile propone a un comune il restauro completo di un teatro storico, sostenendo tutti i costi in cambio di spazi pubblicitari. Il comune pubblica sul proprio sito un avviso per trenta giorni, indicando il contenuto della proposta. Trascorso il termine, non essendo arrivate altre manifestazioni di interesse, il comune negozia direttamente il contratto con l'impresa, verificando che possieda i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori e impartendo le prescrizioni tecniche necessarie.
Attenzione
- La pubblicazione dell'avviso per trenta giorni è obbligatoria per le sponsorizzazioni sopra i 40.000 euro e va fatta prima di qualsiasi negoziazione.
- Quando lo sponsor esegue direttamente i lavori, dovete comunque verificare il possesso dei requisiti di qualificazione degli esecutori, anche se non si applicano le altre norme sui contratti pubblici.
- L'amministrazione preposta alla tutela mantiene sempre il potere di dettare prescrizioni su progettazione, esecuzione e collaudo, anche nei contratti gratuiti e nelle sponsorizzazioni.
Testo ufficiale
1. Per tutte le attivita' finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione puo' stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.
2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.
3. articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Resta fermo quanto previsto ai sensi dell', di cui al.
4. articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonche' ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all', di cui al, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, e' soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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