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Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza

Art. 135 Servizi di ricerca e sviluppo

In pratica

L'articolo delimita quando il Codice si applica ai servizi di ricerca e sviluppo. Il Codice si applica solo se i risultati del servizio appartengono esclusivamente alla stazione appaltante e il servizio è da lei interamente pagato. Se queste due condizioni non si verificano entrambe, potete ricorrere agli appalti pre-commerciali, che seguono solo i principi generali del Codice e non le sue procedure ordinarie.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite gare per servizi di ricerca e sviluppo
  • dovete capire se un appalto di ricerca segue le regole ordinarie o quelle semplificate pre-commerciali
  • siete una stazione appaltante che vuole acquisire ricerca senza che i risultati siano solo vostri o senza pagare l'intero costo

Esempio

Un'università pubblica bandisce una gara per sviluppare un nuovo software didattico. L'università pagherà l'intero sviluppo e otterrà la proprietà esclusiva del codice sorgente. In questo caso, l'appalto è soggetto a tutte le regole del Codice. Se invece l'università volesse condividere i risultati con l'impresa sviluppatrice e pagare solo una parte del costo, dovrebbe usare la procedura di appalto pre-commerciale, rispettando solo i principi generali.

Attenzione

  • Le due condizioni del comma 1 (risultati esclusivi e pagamento integrale) devono sussistere entrambe per applicare le regole ordinarie del Codice; se ne manca anche una sola, l'appalto non rientra in questa disciplina.
  • L'appalto pre-commerciale non è una procedura negoziata o una deroga, ma un percorso distinto che si basa solo sui principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.
  • Per usare l'appalto pre-commerciale dovete anche verificare che non esista già sul mercato una soluzione pronta a soddisfare la vostra esigenza.
Testo ufficiale

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che: a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attivita'; b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando: a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attivita'; b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante; c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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