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Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza

Art. 136 Difesa e sicurezza

In pratica

L'articolo delimita l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai settori della difesa e sicurezza. Esclude i contratti già disciplinati dal decreto legislativo n. 208 del 2011 e quelli per cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza richiede misure di riservatezza non compatibili con le procedure ordinarie. Per le concessioni in questi settori si applica il Libro IV del codice, con le stesse eccezioni. Vengono inoltre introdotte regole specifiche per l'esecuzione, gli incentivi al personale militare e gli acquisti all'estero.

Vi riguarda se

  • operate come stazione appaltante nel settore della difesa o della sicurezza e dovete capire quale normativa applicare
  • partecipate a gare bandite da amministrazioni della difesa o della sicurezza
  • siete un ufficiale superiore o generale che svolge funzioni tecniche in questi settori e vi spetta un incentivo

Esempio

Il Ministero della Difesa deve acquistare un sistema di comunicazione criptato, la cui sola descrizione tecnica rivelerebbe capacità operative sensibili. In base al comma 2, la stazione appaltante può escludere l'applicazione del codice e procedere con misure di tutela della riservatezza, senza bandire una gara pubblica ordinaria.

Attenzione

  • Non tutti i contratti della difesa e sicurezza sono automaticamente fuori dal codice: dovete verificare se rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 208/2011 o se sussistono le condizioni di riservatezza del comma 2.
  • Il comma 4-bis esclude l'applicazione di una parte specifica dell'articolo 119, comma 2, quinto periodo, per l'esecuzione dei contratti in questi settori.
  • Per gli acquisti all'estero di materiali di precisione, il comma 5 permette di concedere anticipazioni fino a un terzo del prezzo, ma solo previa costituzione di idonea garanzia da parte dell'operatore economico straniero.
Testo ufficiale

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 che rientrano nell'ambito di applicazione del; b) decreto legislativo n. 208 del 2011 ai quali non si applica neanche il, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. decreto legislativo n. 208 del 2011 decreto legislativo n. 208 del 2011 All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche ilin virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.

4. D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Per i contratti di cui al presente articolo nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. PERIODO SOPPRESSO DAL.

4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (12)

4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell', con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

------------ AGGIORNAMENTO (12) L. 4 aprile 2025, n. 42 articolo 136 del codice dei contratti pubblici decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 La, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "All', di cui al, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell', con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice»".

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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