Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 150 Settore dei porti e degli aeroporti
In pratica
L'articolo delimita l'ambito di applicazione del codice ai settori speciali dei porti e degli aeroporti. Rientrano nelle regole le attività di sfruttamento di un'area geografica per mettere a disposizione aeroporti, porti marittimi o interni e altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. Se operate in questi ambiti, le procedure di affidamento seguono la disciplina dei settori speciali.
Vi riguarda se
- gestite o partecipate a gare per la gestione di un aeroporto o di un porto
- mettete a disposizione terminali di trasporto a vettori aerei, marittimi o fluviali
- siete una stazione appaltante o un'impresa attiva nello sfruttamento di aree portuali o aeroportuali
Esempio
Un'autorità portuale affida i lavori di ampliamento di un terminal container destinato ai vettori marittimi. L'appalto rientra nei settori speciali perché riguarda lo sfruttamento dell'area portuale per mettere a disposizione il terminal ai vettori. Un'impresa che partecipa alla gara deve applicare le regole del codice previste per i settori speciali.
Attenzione
- L'applicazione del codice dipende dall'attività di sfruttamento dell'area geografica, non dalla semplice presenza fisica di un porto o aeroporto.
- La messa a disposizione deve essere rivolta ai vettori aerei, marittimi e fluviali: attività diverse possono non rientrare in questo articolo.
- Il comma 1 non distingue tra gestione pubblica o privata dell'infrastruttura: rileva l'attività svolta sull'area geografica.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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