Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 149 Servizi di trasporto
In pratica
L'articolo delimita il perimetro di applicazione del codice dei contratti pubblici ai servizi di trasporto nei settori speciali. Stabilisce che le regole del codice valgono per la gestione di reti di trasporto terrestre come ferrovie, tram, autobus e impianti a fune, quando il servizio è offerto al pubblico. Esclude invece in modo netto gli affidamenti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su ferrovia e metropolitana, nonché le concessioni di trasporto aereo e quelle di trasporto pubblico passeggeri disciplinate da specifici regolamenti europei.
Vi riguarda se
- gestite una rete di trasporto pubblico locale su gomma, tram o impianti a fune come ente aggiudicatore
- partecipate a gare bandite da un gestore di una rete di trasporto terrestre in regime di settori speciali
- siete un'impresa ferroviaria o metropolitana e vi chiedete se dovete applicare il codice per i vostri affidamenti
Esempio
Un'azienda municipalizzata che gestisce la rete di autobus urbani deve applicare il codice per appaltare la fornitura di nuovi mezzi o il servizio di manutenzione della flotta. La stessa azienda, se affida a un'altra impresa il servizio di trasporto ferroviario metropolitano, non segue le procedure del codice per quell'affidamento specifico.
Attenzione
- La nozione di 'rete' non è solo fisica: esiste anche quando il servizio è erogato seguendo prescrizioni pubbliche su tratte, capacità o frequenza, anche senza binari o cavi di proprietà.
- L'esclusione per i servizi di trasporto pubblico passeggeri su ferrovia e metropolitana riguarda l'affidamento del servizio in sé, non gli appalti di lavori o forniture strumentali a quel servizio.
- Le concessioni di trasporto aereo e di trasporto pubblico passeggeri sono escluse in blocco perché hanno una loro disciplina europea dedicata, che prevale sul codice.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio e' fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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