Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 152 Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
In pratica
L'articolo delimita l'ambito di applicazione del codice nei settori speciali per le attività di sfruttamento di aree geografiche legate a petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi. Le regole del codice si applicano a estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas, prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi. Restano escluse le attività di prospezione di petrolio e gas naturale e la produzione di petrolio, se direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Per chi opera in questi settori, la distinzione tra attività incluse ed escluse determina se una gara deve seguire le procedure del codice.
Vi riguarda se
- partecipate o gestite gare per estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi
- svolgete attività di prospezione di petrolio o gas naturale e dovete verificare se siete esclusi dal codice
- lavorate come stazione appaltante o impresa in settori speciali legati allo sfruttamento di aree geografiche
Esempio
Un'impresa partecipa a una gara indetta da una stazione appaltante per l'estrazione di gas in un'area geografica. La stazione appaltante applica le procedure del codice perché l'attività rientra nel comma 1, lettera a. Un'altra impresa svolge prospezione di petrolio in un mercato liberamente accessibile e non è soggetta alle regole del codice, in base al comma 2.
Attenzione
- La distinzione tra prospezione di petrolio e gas naturale e prospezione di carbone o altri combustibili solidi è cruciale: la prima può essere esclusa, la seconda è inclusa.
- L'esclusione del comma 2 vale solo se le attività sono direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, non in modo automatico.
- La produzione di petrolio è esclusa, ma l'estrazione di petrolio è inclusa: sono attività diverse e non vanno confuse.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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