Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 153 Norme applicabili
In pratica
L'articolo indica quali norme generali sulle procedure di scelta del contraente si applicano anche nei settori speciali. Per il dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione introduce regole specifiche sui termini per presentare domanda di partecipazione. Chi opera nei settori speciali deve quindi verificare queste deroghe rispetto alle procedure ordinarie.
Vi riguarda se
- gestite o partecipate a gare nei settori speciali come gas, energia, trasporti o servizi postali
- indite o partecipate a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione in un settore speciale
- dovete calcolare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione in procedure di settori speciali
Esempio
Un'azienda di trasporto pubblico locale, in quanto ente concedente nei settori speciali, indice un dialogo competitivo per un nuovo sistema di bigliettazione elettronica. Pubblica il bando e fissa il termine per la ricezione delle domande di partecipazione a trenta giorni dalla trasmissione del bando, come previsto dall'articolo 153. Un'impresa interessata presenta la domanda entro quel termine, sapendo che non si applica il termine ordinario previsto per i settori ordinari.
Attenzione
- Nei settori speciali il termine minimo per le domande di partecipazione al dialogo competitivo e ai partenariati per l'innovazione è di norma trenta giorni, ma può scendere fino a quindici giorni in casi specifici.
- L'avviso di pre-informazione previsto dagli articoli 71 e 85 va inteso come avviso periodico indicativo quando si opera nei settori speciali.
- Nel dialogo competitivo e nei partenariati per l'innovazione dei settori speciali qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare, non solo quelli invitati dalla stazione appaltante.
Testo ufficiale
1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli: a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo di cui all'allegato II.6, Parte II; b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse, e non puo' in alcun caso essere inferiore a quindici giorni; c) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l'innovazione indetti nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non puo' in alcun caso essere inferiore a quindici giorni; d) articoli 77, 78, 79 e 80; e) articolo 85, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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