Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 156 Procedura ristretta
In pratica
L'articolo descrive la procedura ristretta in due fasi: prima chiunque può chiedere di partecipare, poi solo gli invitati presentano l'offerta. Potete limitare il numero di candidati da invitare, rispettando le regole sui criteri di selezione. Il termine per presentare le offerte può essere concordato con tutti i candidati selezionati, purché sia uguale per tutti.
Vi riguarda se
- gestite una procedura come stazione appaltante e volete selezionare un numero ristretto di operatori
- partecipate a gare e dovete prima superare una fase di prequalifica per essere invitati
- dovete fissare o negoziare i termini di ricezione delle offerte in una procedura ristretta
Esempio
Un comune pubblica un bando per lavori di ristrutturazione di una scuola. Dieci imprese chiedono di partecipare. La stazione appaltante, applicando i criteri dell'articolo 70, comma 6, invita solo le cinque con i requisiti migliori. A queste cinque invia l'invito a presentare l'offerta, concordando con tutte un termine comune di venti giorni per rispondere.
Attenzione
- Il termine minimo per ricevere le domande di partecipazione è di quindici giorni solo in casi specifici; di norma dovete rispettare i trenta giorni.
- Se non raggiungete un accordo sul termine per le offerte con tutti i candidati selezionati, si applica il termine minimo di dieci giorni dall'invito.
- La limitazione del numero di candidati da invitare deve avvenire in conformità all'articolo 70, comma 6, che stabilisce criteri oggettivi e non discriminatori.
Testo ufficiale
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non puo' in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purche' questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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