Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 157 Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
In pratica
L'articolo disciplina la procedura negoziata con bando, in cui chiunque può chiedere di partecipare ma solo gli operatori invitati dopo la valutazione delle domande possono presentare offerta. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati da invitare, seguendo le regole dell'articolo 169, comma 2. Il termine per presentare le offerte può essere concordato con tutti i candidati selezionati, purché sia uguale per tutti.
Vi riguarda se
- partecipate a procedure negoziate con pubblicazione di un bando
- gestite una procedura negoziata come stazione appaltante o ente concedente
- dovete rispettare i termini minimi per domande di partecipazione e offerte
Esempio
Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale usando la procedura negoziata. Dieci imprese presentano domanda di partecipazione entro il termine di trenta giorni. Il comune valuta le informazioni ricevute e invita cinque imprese, che poi concordano con la stazione appaltante un termine comune di venti giorni per presentare le offerte.
Attenzione
- Il termine minimo per le domande di partecipazione è di norma trenta giorni, ma non può mai essere inferiore a quindici giorni.
- Solo gli operatori invitati dopo la valutazione delle domande possono partecipare alle negoziazioni.
- Se non c'è accordo sul termine per le offerte, il termine minimo è di dieci giorni dall'invio dell'invito.
Testo ufficiale
1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 169, comma 2.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato d'accordo tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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