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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 162 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

In pratica

Potete istituire un vostro sistema di qualificazione per preselezionare gli operatori economici e dovete pubblicare un avviso che ne spiega scopo e regole. Quando bandite una procedura ristretta o negoziata, gli offerenti o i partecipanti sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. L'avviso deve indicare la durata del sistema e, per gli appalti sopra soglia europea, dovete comunicare all'Ufficio delle pubblicazioni UE ogni modifica di tale durata usando i modelli previsti.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura come stazione appaltante o ente concedente e volete creare un albo fornitori interno
  • partecipate a gare e dovete iscrivervi a un sistema di qualificazione per essere poi invitati a procedure ristrette o negoziate
  • dovete modificare o chiudere un sistema di qualificazione già attivo per appalti sopra soglia europea

Esempio

Un comune istituisce un sistema di qualificazione per lavori di manutenzione stradale, pubblicando l'avviso con durata triennale. Quando avvia una procedura negoziata per un appalto da 600.000 euro, invita solo le imprese già qualificate in quel sistema. Se il comune decide di porre termine al sistema, per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee deve pubblicare un avviso di aggiudicazione secondo l'articolo 163.

Attenzione

  • L'obbligo di selezionare solo dai qualificati vale per procedure ristrette e negoziate, non per tutte le tipologie di gara.
  • La comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni UE per le modifiche di durata è dovuta solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie europee.
  • Potete usare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente, dandone comunicazione agli operatori interessati.
Testo ufficiale

1. Le stazioni Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema e' reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalita' e le modalita' per conoscere le disposizioni relative al funzionamento.

2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalita' di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di efficacia e' modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; b) se e' posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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