Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 163 Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
In pratica
L'articolo stabilisce che potete usare il bando di gara per avviare qualsiasi tipo di procedura. Vi impone di inviare un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dalla stipula del contratto o dell'accordo quadro, contenente i risultati della gara. Per i servizi di ricerca e sviluppo, potete limitare le informazioni sulla natura e quantità dei servizi in due casi specifici. I dati forniti ma non destinati alla pubblicazione vengono diffusi solo in forma semplificata e per fini statistici.
Vi riguarda se
- pubblicate un bando di gara come stazione appaltante
- dovete inviare l'avviso di aggiudicazione dopo aver stipulato un contratto
- gestite un appalto per servizi di ricerca e sviluppo
Esempio
Un comune aggiudica un appalto di lavori e stipula il contratto il 10 marzo. L'ufficio gare deve inviare l'avviso di aggiudicazione con i risultati della procedura entro il 9 aprile. Se invece il contratto riguarda servizi di ricerca e sviluppo ed è stato aggiudicato con procedura negoziata senza bando, nell'avviso può semplicemente indicare 'servizi R&S' senza dettagliare quantità e natura.
Attenzione
- L'avviso di aggiudicazione va inviato entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, non dalla data di aggiudicazione definitiva.
- Per i servizi R&S, la possibilità di limitare le informazioni a 'servizi R&S' vale solo se la procedura negoziata senza bando è stata attivata in base allo specifico caso previsto dall'articolo 158, comma 2, lettera b.
- Le informazioni non destinate alla pubblicazione non possono essere omesse del tutto: vanno comunque trasmesse in forma semplificata per scopi statistici.
Testo ufficiale
1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell'allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione G, ed e' pubblicato conformemente all'articolo 164. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo, di seguito «servizi R&S», le informazioni riguardanti la natura e la quantita' dei servizi possono limitarsi: a) all'indicazione «servizi R&S» se il contratto e' stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 158, comma 2, lettera b); b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato II.6, Parte II, Sezione G, e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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