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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 164

In pratica

L'articolo stabilisce che bandi e avvisi vanno redatti usando i modelli europei e trasmessi all'Ufficio pubblicazioni UE. La versione integrale in italiano è l'unica che fa fede, ma dovete pubblicare una sintesi degli elementi importanti anche nelle altre lingue ufficiali. Potete pubblicare volontariamente avvisi per appalti non obbligatori, seguendo le stesse modalità. Per la pubblicazione nazionale si applicano le regole dell'articolo 85.

Vi riguarda se

  • redigete bandi o avvisi come stazione appaltante o ente concedente
  • dovete trasmettere un avviso all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea
  • gestite appalti che non hanno obbligo di pubblicazione ma volete pubblicizzarli comunque

Esempio

Un comune italiano bandisce una gara per servizi di pulizia sopra soglia europea. L'ufficio gare compila il bando usando il formulario standard UE, lo pubblica per esteso in italiano e ne invia una sintesi in inglese e francese all'Ufficio pubblicazioni UE. La versione italiana è l'unica che fa fede in caso di contestazioni.

Attenzione

  • La sintesi degli elementi importanti va pubblicata nelle altre lingue ufficiali, non è facoltativa.
  • Il testo integrale in italiano è l'unico facente fede: eventuali traduzioni non hanno valore legale.
  • Anche per gli avvisi volontari dovete usare i modelli e le modalità di trasmissione previsti dal comma 1.
Testo ufficiale

Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell'allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 84, in conformita' all'allegato II.7.

2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti italiani scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 161, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, nonche' degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 155, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati: a) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nel caso di avvisi periodici indicativi, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto; tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato XIV alla, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 163, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione; c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, per il periodo di validita'.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione, a condizione che essi siano trasmessi secondo il modello e le modalita' precisati al comma 1.

5. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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