Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 166 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
In pratica
L'articolo disciplina i tempi e i modi con cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti informano chi chiede una qualificazione, i candidati e gli offerenti. Per le informazioni generali si applicano l'articolo 90 e i commi 2, 3 e 4 di questo stesso articolo. Chi gestisce un sistema di qualificazione deve comunicare la decisione entro sei mesi dalla domanda, con obbligo di motivare eventuali proroghe. Il diniego di qualificazione va comunicato con motivazioni entro quindici giorni dalla decisione.
Vi riguarda se
- partecipate a un sistema di qualificazione presso una stazione appaltante o un ente concedente
- gestite un sistema di qualificazione come stazione appaltante o ente concedente
- siete candidati o offerenti in procedure che richiedono una qualificazione
Esempio
Un'impresa edile presenta domanda di qualificazione a un comune per lavori di manutenzione stradale. Il comune non decide entro quattro mesi e, entro due mesi dalla domanda, comunica all'impresa che la decisione richiede più tempo, indicando le ragioni e la nuova data. Se alla fine la qualificazione viene respinta, il comune deve inviare il diniego motivato entro quindici giorni dalla decisione.
Attenzione
- La proroga oltre i quattro mesi va comunicata entro due mesi dalla domanda, non alla scadenza del termine ordinario.
- Il diniego di qualificazione richiede motivazioni fondate sui criteri dell'articolo 168, non su valutazioni generiche.
- La revoca della qualificazione richiede un preavviso scritto di almeno quindici giorni prima della decisione.
Testo ufficiale
1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede piu' di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed e' indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l'ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverra' la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168.
4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168, informando per iscritto l'operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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