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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 167 Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente

In pratica

L'articolo elenca le regole generali del codice che si applicano anche alle procedure nei settori speciali, come la nomina della commissione giudicatrice, il soccorso istruttorio e la verifica dei requisiti. Quando selezionate i partecipanti a procedure ristrette, negoziate o a un dialogo competitivo, dovete trattare tutti gli operatori allo stesso modo e non potete chiedere documenti che avete già in possesso. Questo vale anche quando decidete sulla qualificazione o aggiornate i sistemi di qualificazione.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite gare nei settori speciali come gas, energia, trasporti o servizi postali
  • siete un'amministrazione pubblica che opera in un settore speciale e dovete nominare una commissione giudicatrice
  • selezionate candidati in una procedura ristretta, negoziata o in un dialogo competitivo

Esempio

Un'azienda di trasporto pubblico locale, che è un settore speciale, bandisce una procedura ristretta per l'acquisto di autobus. Nella fase di selezione dei candidati, l'azienda non può chiedere a un solo operatore di presentare un certificato di regolarità fiscale se non lo chiede anche agli altri. Inoltre, se un operatore ha già caricato quel certificato nella documentazione di gara, l'azienda non può pretendere che lo invii una seconda volta.

Attenzione

  • Nei settori speciali non tutte le regole generali del codice si applicano automaticamente: alcune sono derogate dagli articoli 168 e 169.
  • Il divieto di chiedere prove già in vostro possesso vale solo quando selezionate i partecipanti o aggiornate i sistemi di qualificazione, non in ogni fase della gara.
  • La nomina della commissione giudicatrice è obbligatoria solo per le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche.
Testo ufficiale

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1; c) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, e' accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla, 96, 97 e 98 ed e' richiesta la documentazione prevista dall'articolo 99; d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, e' richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103; e) e' consentito il soccorso istruttorio con le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 101; f) e' stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105; g) e' consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104; h) e' verificata la conformita' delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida gia' a disposizione.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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