Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 169 Procedure di gara regolamentate
In pratica
L'articolo permette a imprese pubbliche e titolari di diritti speciali di definire in anticipo quali comportamenti considerano gravi illeciti professionali, pubblicando queste regole sui propri siti. Le stazioni appaltanti possono ridurre il numero di candidati da invitare in procedure ristrette, negoziate, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, usando criteri oggettivi. La riduzione deve comunque garantire una concorrenza adeguata.
Vi riguarda se
- partecipate a gare indette da imprese pubbliche o titolari di diritti speciali
- gestite procedure ristrette, negoziate, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione
- volete conoscere in anticipo quali condotte portano all'esclusione per gravi illeciti professionali
Esempio
Un'azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico pubblica sul proprio sito un elenco di condotte che considera gravi illeciti professionali, come gravi inadempienze in contratti precedenti. Un'impresa edile che partecipa a una sua gara può verificare in anticipo se un proprio comportamento passato comporta l'esclusione. In una procedura ristretta per lavori di manutenzione, la stazione appaltante invita solo dieci candidati tra quelli che hanno chiesto di partecipare, usando criteri di fatturato e esperienza pubblicati nel bando.
Attenzione
- Le regole sui gravi illeciti professionali devono essere pubblicate prima della gara e accessibili a tutti gli operatori interessati.
- La riduzione del numero di candidati è possibile solo nelle procedure indicate e deve basarsi su criteri oggettivi definiti in anticipo.
- Anche quando riducete i candidati, dovete sempre garantire un livello di concorrenza adeguato.
Testo ufficiale
1. , nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possonostabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessita' di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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