Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 168 Procedure di gara con sistemi di qualificazione
In pratica
Potete istituire un elenco di imprese pre-qualificate per affidare lavori, forniture o servizi nei settori speciali. Le imprese possono chiedere l'iscrizione in qualsiasi momento e voi, come stazione appaltante, dovete pubblicare regole chiare su requisiti e funzionamento. I contratti specifici vengono poi affidati solo agli iscritti, usando procedure ristrette o negoziate.
Vi riguarda se
- operate nei settori speciali (gas, energia, trasporti, ecc.) e volete creare un albo fornitori permanente
- partecipate come impresa a gare nei settori speciali e volete qualificarvi per ricevere inviti
- gestite un sistema di qualificazione e dovete aggiornare criteri o elenchi
Esempio
Un'azienda di trasporto pubblico istituisce un sistema di qualificazione per la manutenzione dei bus. Pubblica sul sito i requisiti tecnici ed economici. Un'officina meccanica presenta domanda di iscrizione a marzo, viene valutata e, se idonea, inserita nell'elenco. Da quel momento riceverà gli inviti per le procedure negoziate di riparazione.
Attenzione
- Non potete chiedere alle imprese documenti che sono già in vostro possesso (comma 5).
- Se usate requisiti degli articoli 100 o 103, dovete applicare anche le relative modalità di verifica (articoli 91 e 105).
- Dovete escludere dall'iscrizione le imprese che hanno cause di esclusione secondo gli articoli da 94 a 98 e 169 (comma 3).
Testo ufficiale
1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che puo' essere articolato in vari stadi di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacita' economiche e finanziarie e alle capacita' tecniche e professionali necessarie all'iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l'iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacita' richiesti per l'iscrizione secondo le modalita' previste dall'articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che puo' essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione e' valida.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gia' nella sua disponibilita'. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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