Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 172 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
In pratica
Dovete conservare per ogni gara tutte le informazioni che spiegano le vostre scelte su qualificazione, selezione e aggiudicazione. La documentazione va tenuta per almeno cinque anni dall'aggiudicazione, o fino alla fine di un eventuale contenzioso. Potete evitare di duplicare le informazioni se queste sono già contenute nell'avviso di aggiudicazione. I dati principali vanno comunicati alla Cabina di regia.
Vi riguarda se
- gestite una procedura di appalto o concessione come stazione appaltante o ente concedente
- dovete giustificare l'uso di una procedura negoziata senza previa gara
- utilizzate mezzi di comunicazione non digitali in una procedura
Esempio
Un comune aggiudica un appalto di lavori con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza. Il responsabile del procedimento conserva nel fascicolo di gara la delibera che motiva l'urgenza, la determina a contrarre, le comunicazioni con le imprese invitate e il verbale di aggiudicazione. Questi documenti restano agli atti per cinque anni e gli elementi essenziali vengono trasmessi alla Cabina di regia.
Attenzione
- La conservazione per cinque anni vale per tutta la documentazione di gara, non solo per il contratto o l'aggiudicazione.
- Se l'avviso di aggiudicazione contiene già le informazioni del comma 1, potete fare riferimento a quello senza creare un documento separato.
- L'obbligo di documentare copre anche le procedure condotte con mezzi non digitali.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; b) dell'articolo 158 l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma; c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti digitali e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice, in virtu' delle deroghe ivi previste; d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via digitale sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi digitali.
2. Se l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste dal comma 1, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono fare riferimento a tale avviso.
3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi digitali o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione europea o alle autorita', agli organismi o alle strutture competenti.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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