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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 182 Bando

In pratica

L'articolo stabilisce che per aggiudicare una concessione dovete pubblicare un bando, tranne nei casi tassativi di deroga. Il bando deve contenere le informazioni dell'allegato IV.1 e definire i requisiti tecnici e funzionali della concessione. Dovete anche assicurare che i documenti di gara garantiscano la bancabilità del progetto, cioè la capacità di reperire finanziamenti sul mercato. Per i servizi sociali e altri servizi specifici, invece del bando pubblicate un avviso di pre-informazione.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura per l'affidamento di una concessione come ente concedente
  • partecipate a gare per concessioni di lavori o servizi e dovete verificare i requisiti di bancabilità richiesti
  • operate nel settore dei servizi sociali o altri servizi specifici e vi confrontate con avvisi di pre-informazione invece che con bandi

Esempio

Un comune intende affidare in concessione la gestione di un parcheggio pubblico a pagamento. Pubblica un bando che include lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, redatti per dimostrare agli istituti di credito la sostenibilità dell'investimento. Il bando specifica anche che i beni comunali assegnati non potranno essere usati per attività diverse dalla gestione del parcheggio.

Attenzione

  • Non potete omettere il bando se non ricorre una delle deroghe del comma 7, e anche in quei casi dovete verificare che non esistano alternative ragionevoli e che l'assenza di concorrenza non sia artificiale.
  • Se una prima gara va deserta o riceve solo offerte inadeguate, potete evitare un nuovo bando solo se non modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali e presentate una relazione all'Autorità.
  • La bancabilità non è un optional: il bando e i suoi allegati devono essere costruiti fin dall'inizio per assicurare che il progetto sia finanziabile, e potete anche chiedere agli offerenti di allegare manifestazioni di interesse delle banche.
Testo ufficiale

1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall'Autorita' di regolazione del settore..

3. Gli enti concedenti: a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento; b) possono prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi.

4. Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

5. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la reperibilita' sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti e la congrua redditivita' del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

6. direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 direttiva 2014/23/UE Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla.

7. In deroga al comma 1, agli enti concedenti non e' richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: a) l'oggetto della concessione e' la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) l'esistenza di un diritto esclusivo; d) direttiva 2014/23/UE la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della.

8. Le eccezioni di cui al comma 7, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

9. All'ente concedente non e' richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purche' le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate; in tal caso va presentata una relazione all'Autorita' di regolazione del settore.

10. Un'offerta e' ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed e' quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.

11. direttiva 2014/23/UE I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalita' previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII allao, in relazione alle concessioni di cui al comma 6 del presente articolo, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.

12. In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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