Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 183 Procedimento
In pratica
L'articolo disciplina come si svolge la procedura di aggiudicazione delle concessioni. Stabilisce che l'ente concedente può negoziare liberamente con i candidati, ma non può modificare oggetto, criteri di aggiudicazione e requisiti minimi durante le trattative. Per voi che partecipate o gestite una gara, è importante sapere che i requisiti di partecipazione devono essere proporzionati e che potete avvalervi delle capacità di altri soggetti.
Vi riguarda se
- partecipate a procedure per l'affidamento di concessioni
- gestite una procedura di concessione come ente concedente
- dovete dimostrare requisiti di capacità tecnica o finanziaria in una concessione
Esempio
Un comune pubblica un bando per la concessione del servizio di gestione di un parcheggio pubblico. Durante la negoziazione con due operatori, il comune non può cambiare la durata della concessione o i requisiti minimi di sicurezza indicati nel bando. Un'impresa che non ha la capacità finanziaria richiesta può partecipare presentando l'impegno di una società controllante che si assume la responsabilità solidale per l'esecuzione.
Attenzione
- Durante le negoziazioni non potete modificare l'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione o i requisiti minimi.
- Se vi avvalete delle capacità di altri soggetti, dovete dimostrare che disporrete delle risorse per tutta la durata della concessione.
- L'ente concedente può limitare il numero di candidati, ma deve farlo con criteri oggettivi e garantendo concorrenza effettiva.
Testo ufficiale
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purche' siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente; b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita' finanziaria ed economica richieste nel bando; c) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 l'offerente non e' escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla, 96, 97 e 98.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.
4. L'ente concedente puo' limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purche' cio' avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.
5. L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. L'ente concedente assicura il ricorso alla digitalizzazione della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalita' digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilita' degli atti.
7. L'ente concedente puo' condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.
8. L'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacita' tecniche e professionali e alla capacita' finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita' di garantire la capacita' del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
9. Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico puo' affidarsi alle capacita' di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacita' di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporra' delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacita' finanziaria, l'ente concedente puo' richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.
10. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici puo' far valere le capacita' dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
11. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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