Vai al contenuto

Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 186 Affidamenti dei concessionari

In pratica

L'articolo disciplina gli appalti affidati dai concessionari. Se siete un concessionario che è anche stazione appaltante, applicate le normali regole del codice sugli appalti. Per le concessioni di lavori e servizi pubblici già in essere e non affidate secondo il diritto UE, dovete esternalizzare tramite gara una quota tra il 50% e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture, salvo casi di indivisibilità delle prestazioni.

Vi riguarda se

  • siete un concessionario di lavori o servizi pubblici con una concessione già in essere
  • gestite una concessione come ente concedente e dovete verificare gli obblighi di esternalizzazione del concessionario
  • partecipate a gare indette da concessionari per l'affidamento di lavori, servizi o forniture

Esempio

Un comune ha affidato anni fa la gestione del servizio idrico a una società privata senza gara europea. La concessione ha un importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e dura ancora dieci anni. In base all'articolo 186, il comune e il concessionario stabiliscono convenzionalmente che il concessionario affidi con procedura a evidenza pubblica il 55% dei contratti di manutenzione e fornitura legati al servizio. Il concessionario pubblica quindi un bando per i lavori di manutenzione della rete, inserendo clausole sociali per tutelare il personale già impiegato.

Attenzione

  • L'obbligo di esternalizzazione non si applica alle concessioni disciplinate dal Libro III del codice.
  • Se le prestazioni di servizi sono indivisibili, potete evitare l'esternalizzazione ma dovete corrispondere all'ente concedente un importo tra il 5% e il 10% degli utili previsti dal piano economico-finanziario.
  • Per i concessionari autostradali il calcolo delle quote si basa sugli importi dei piani economico finanziari e la verifica del rispetto avviene ogni cinque anni.
Testo ufficiale

1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti.

2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, gia' in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'.

3. In caso di comprovata indivisibilita' delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli investimenti.

4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 gia' in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.

5. Le modalita' di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.

6. Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie e' effettata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi' richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.

7. articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell', che eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi