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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 19 Principi e diritti digitali

In pratica

L'articolo impone a stazioni appaltanti ed enti concedenti di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, rispettando i principi del codice dell'amministrazione digitale. Voi operatori economici dovete adeguarvi a un sistema in cui i dati si forniscono una sola volta e le procedure si svolgono tramite piattaforme digitali. Le stazioni appaltanti devono garantire trasparenza, sicurezza informatica e protezione dei dati personali in ogni fase.

Vi riguarda se

  • partecipate a qualsiasi procedura di affidamento o realizzazione di contratti pubblici
  • gestite una procedura come stazione appaltante o ente concedente
  • siete titolari di banche dati che contengono informazioni rilevanti per i contratti pubblici

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale. L'impresa edile che partecipa carica la propria documentazione una sola volta sulla piattaforma digitale della stazione appaltante. Il comune non può richiedere nuovamente gli stessi dati, perché li recupera automaticamente dal sistema informativo che li ha già ricevuti.

Attenzione

  • Il principio dell'unicità dell'invio si applica anche a procedure escluse dal codice, ogni volta che esistono obblighi di comunicazione a banche dati o sistemi informativi.
  • Le stazioni appaltanti devono rendere conoscibili i processi decisionali automatizzati, non solo i dati e le informazioni.
  • La formazione del personale addetto è un obbligo specifico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con aggiornamento costante.
Testo ufficiale

1. codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del, di cui al, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralita' tecnologica, di trasparenza, nonche' di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. In attuazione del principio dell'unicita' dell'invio, ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

3. decreto legislativo n. 82 del 2005 decreto legislativo n. 82 del 2005 utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti Le attivita' e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al.

4. decreto legislativo n. 82 del 2005 I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilita' dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalita' del codice di cui al.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonche' gli operatori economici che partecipano alle attivita' e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilita' e la trasparenza delle attivita' svolte, l'accessibilita' ai dati e alle informazioni, la conoscibilita' dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformita' delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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