Codice degli appalti · Ambito, responsabile unico e fasi
Art. 18 Il contratto e la sua stipulazione
In pratica
Il contratto va stipulato sempre in forma scritta ed elettronica, a pena di nullità. Dopo l'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante ha l'obbligo di stipulare entro un termine preciso, salvo eccezioni. Se la stazione appaltante ritarda per causa sua, voi aggiudicatari potete liberarvi dal vincolo o far constatare l'inadempimento, ma avete diritto solo al rimborso delle spese contrattuali. Se invece ritardate voi, l'aggiudicazione può essere revocata.
Vi riguarda se
- siete l'aggiudicatario e attendete la stipula del contratto
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete fissare la data di stipula
- partecipate a una gara e volete sapere quando il contratto diventa vincolante
Esempio
Un Comune aggiudica un appalto di lavori a un'impresa. L'aggiudicazione diventa efficace il 1° marzo. Il Comune deve stipulare il contratto entro 60 giorni, quindi entro il 30 aprile. Se il Comune non procede senza motivo, l'impresa può inviare un atto notificato per sciogliersi da ogni vincolo e chiedere solo il rimborso delle spese sostenute per la stipula.
Attenzione
- La forma scritta ed elettronica è richiesta a pena di nullità, ma in caso di procedura negoziata o affidamenti diretti il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
- Il termine di 60 giorni per stipulare decorre dall'efficacia dell'aggiudicazione, non dalla comunicazione del provvedimento.
- Se la stazione appaltante ritarda, voi aggiudicatari non avete diritto a un indennizzo per il mancato guadagno, ma solo al rimborso delle spese vive contrattuali.
Testo ufficiale
1. codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il contratto puo' essere stipulato anche Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalita' elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del, di cui al, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.E' fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. trentadue Il contratto non puo' essere stipulato prima digiorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui e' stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia' state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) ... di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
4. articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell', di cui all'allegato I al, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario puo' farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario puo' costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facolta' di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita' di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice..
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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